PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I benefìci previsti dagli articoli 42 e 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono condizioni di gravità:

          a) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) le patologie di cui alle lettere a), b) e c), per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

      3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei benefìci ai sensi del comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero

 

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o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme intese a concedere il diritto al prepensionamento ai coniugi di soggetti portatori di handicap, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concessione del diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età del soggetto interessato, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni;

          b) sussistenza, in capo al soggetto portatore di handicap, delle condizioni di gravità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, idoneamente certificate;

          c) copertura degli oneri derivanti dalla concessione del diritto al prepensionamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

 

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2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.